Roma – “Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più zona uno e zona due, ma un’Italia zona protetta. Saranno da evitare gli spostamenti salvo tre ragioni: comprovate questioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte annunciando la firma di un nuovo decreto ancora più stringente. Scuole e università chiuse fino al 3 aprile.*
Questa la dichiarazione del Presidente del Consiglio in merito all’estensione delle misure cautelari della cosidetta zona rossa a tutto il Paese per porre rimedio alla diffusione del virus.
Al di la dei divieti di cui di seguito si evitano gli spostamenti non motivati dalla propria residenza. Restano possibili quelli per motivi di lavoro, salute, ecc. L’importante è produrre l’autocertificazione delle motiviazioni che potete farla utilizzando il seguente modulo che trovato in formato PDF e Word, alla fine dell’articolo invece trovate la versione JPG..
IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
I bar potranno tenere aperto fino alle 18 e dovranno garantire il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone. Rimangono chiuse discoteche, pub, sale giochi e assimilati. Nei giorni festivi stop a supermercati e centri commerciali.
Alcune settimane di disagio e supereremo questa situazione difficile, l’importante è farlo INSIEME: come Torellesi, come Molisani e soprattutto come Italiani.
Per chiarimenti o informazioni e per qualsiasi esigenza resto a disposizione.
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.
Roma, 9 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della salute Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421
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